Statuto della Schola Cantorum
"Don Vincenzo Vitti"
elaborato dalla Commissione tecnica (formata da Maria Grazia Abbruzzi, Rosella Abbruzzi,
Francesco Costante, Andrea Fanelli e Pietro Lanzilotta), modificato ed approvato dalConsiglio Direttivo in data 11/09/2003 e modificato ed approvato, in via definitiva, dall’Assemblea dei soci tenutasi il 25 settembre 2003, data dalla quale il presente Statuto entra in vigore.Ultima modifica: 22 novembre 2007 nel giorno del 50° Anniversario della Corale.
ARTICOLO 1
Identità, denominazione e sede dell’associazione
- La “Schola Cantorum don Pietro Giannuzzi” - costituitasi nel 1957 sotto la protezione di Santa Cecilia, per iniziativa del sacerdote don Vincenzo Vitti e dell'organista Paolo Matarrese - a partire dal 22 novembre 2007, nel giorno del 50° Anniversario dalla sua fondazione, assume la nuova denominazione di: Schola Cantorum "Don Vincenzo Vitti", in onore del suo fondatore, direttore ed instancabile sostenitore.
- Essa è un’associazione musicale, che ha sede in Largo S. Leone Magno 37 a Castellana Grotte (BA). L’eventuale cambio d’indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione statutaria.
ARTICOLO 2
Scopi e finalità
- L’associazione ha carattere volontario e democratico; non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Essa, inoltre:
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 3
Celebrazione solenne
- E’ compito della “Schola Cantorum don Vincenzo Vitti” celebrare ogni anno, in forma solenne, la festa di Santa Cecilia (22 novembre).
ARTICOLO 4
Soci
- Nell’associazione si distinguono:
- Soci fondatori,
- Soci ordinari,
- Soci onorari.
- Sono soci fondatori coloro i quali sono intervenuti all’atto costitutivo;
- Sono soci ordinari coloro i quali ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accettata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante del Direttore Artistico, dopo un periodo di prova di tre mesi. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto e le altre regolamentazioni dell'associazione, che gli saranno portate a conoscenza.
- Sono soci onorari tutti coloro i quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali e i cui meriti sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5
Diritti e obblighi dei soci
- I soci ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee, diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, e diritto di recedere dall'associazione.
- Gli aspiranti soci, pur avendo diritto di partecipare alle assemblee, non hanno il diritto di voto né la possibilità di ricoprire le cariche sociali.
- I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa, non restituibile in nessun caso, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Tutti i soci ordinari sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa.
- L’appartenenza dei soci ad altre associazioni aventi gli stessi scopi e finalità, di cui all’art. 2 del presente Statuto, deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo. Il socio autorizzato deve comunque impegnarsi a dare priorità agli impegni assunti dalla corale “don Vincenzo Vitti”. E’ altresì vietata l’organizzazione di gruppi parziali di soci per prestazioni musicali, a fini personali, con il medesimo repertorio della Schola Cantorum “don Vincenzo Vitti”.
- I diritti e gli obblighi dei soci ordinari sono estesi anche ai membri di cui al comma 2 dell’art. 8.
- Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- mancato versamento della quota annuale;
- esclusione, deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei suoi membri, in seguito ad un comportamento del socio ritenuto scorretto nei confronti dell’associazione;
- ogni altra esclusione, deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo, riguardante la violazione di norme statutarie e regolamentari.
ARTICOLO 6
Organi
- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
ARTICOLO 7
Assemblea dei soci
- L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell’associazione. Ad essa partecipano tutti i soci ordinari, gli aspiranti soci, gli esperti musicali facenti parte del Comitato Artistico, l’Organista Fondatore, il Direttore Artistico, l’Organista Titolare e l’Arciprete di Castellana Grotte.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure per l’approvazione delle modifiche allo Statuto, di cui all’art. 17 o per richiesta formale di almeno un terzo dei soci, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4.
- Le riunioni sono convocate e dirette dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, definito dal Consiglio Direttivo, indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, fatta eccezione per la convocazione dell’Assemblea Elettiva per la quale devono trascorrere almeno 15 giorni tra la convocazione dell’Assemblea e la data del suo svolgimento.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta formale di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere, con comunicazione scritta, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i successivi 7 giorni. In tal caso è obbligatorio l’inserimento, nell’ordine del giorno dell’Assemblea, della mozione, presentata dai soci richiedenti, da sottoporre al voto assembleare.
- In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari aventi diritto di voto (maggioranza assoluta); in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari aventi diritto di voto presenti.
- I soci aventi diritto di voto sono:
- i soci in organico, ossia tutti i soci ordinari ad eccezione di coloro per i quali il Consiglio Direttivo abbia deliberato, su loro richiesta, un provvedimento di sospensione temporanea o di esclusione parziale o altro provvedimento similare previsto dalle norme regolamentari;
- i membri di diritto del Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto di voto), fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
- Le votazioni riguardanti il rinnovo delle cariche sociali e quelle concernenti le modifiche statutarie avvengono a scrutinio segreto mentre le altre avvengono con voto palese, salvo diverso parere dell’Assemblea.
- L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente, il Segretario ed i Rappresentanti delle classi corali principali;
- discute, propone modifiche ed infine approva le linee programmatiche generali proposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo (entro il mese di aprile);
- delibera su ogni altra questione prevista dall’ordine del giorno.
ARTICOLO 8
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è composto dai seguenti membri::
- Organista Fondatore,
- Direttore Artistico,
- Organista Titolare,
- Segretario,
- Tesoriere,
- Un Rappresentante per ciascuna classe corale principale,
- L'arciprete di Castellana Grotte.
- I membri di diritto sono: l’Organista Fondatore, il Direttore Artistico e l’Organista Titolare e l'arciprete di Castellana Grotte.
- I membri elettivi sono: il Presidente, il Segretario ed i Rappresentanti delle classi corali principali.
- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1.
- I membri elettivi sono eletti ogni tre anni in un’Assemblea Straordinaria dei soci convocata, con le stesse modalità di cui all’art. 7, comma 3, ed avente la sola funzione elettiva.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
- Le riunioni sono convocate e dirette dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti; in tal caso, il Presidente deve provvedere, con comunicazione scritta, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i successivi 7 giorni con l’indicazione, da inserire obbligatoriamente nell’ordine del giorno, della mozione presentata dai consiglieri.
- Dalla data di avviso della convocazione di ogni riunione del Consiglio Direttivo a quella precedente al suo svolgimento, i consiglieri possono fare richiesta al Presidente di inserimento, nell’ordine del giorno, di una propria mozione o di quella riveniente da un socio.
- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto in relazione alla nomina e sfiducia del Direttore Artistico, nomina e sfiducia dell’Organista Titolare, nomina e sfiducia del Tesoriere e da quanto previsto dal successivo comma 13, lettera E, di questo stesso articolo, e dal comma 2 dell’art. 17.
- Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto di parola e diritto di voto. Le votazioni avvengono sempre con voto palese, salvo diverso parere del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevale il parere del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- nomina e sfiducia il Direttore Artistico;
- nomina e sfiducia, su proposta del Direttore Artistico, l’Organista Titolare;
- nomina e sfiducia il Tesoriere;
- nomina e revoca, su proposta del Direttore Artistico, il Comitato Artistico;
- esprime parere non vincolante sulla richiesta, effettuata dal Direttore Artistico, di esclusione di un cantore da una determinata esecuzione per insufficiente preparazione e, di seguito, dà corso, senza votazione, alla decisione ultima presa dallo stesso Direttore;
- delibera l’esclusione di un cantore dalla corale, su proposta di uno dei suoi membri, come previsto dall’art. 5, comma 7, lettere D ed E;
- fissa le norme ed emana i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo;
- predispone l’ordine del giorno delle riunioni assembleari;
- predispone le linee programmatiche generali di lavoro da sottoporre all’approvazione assembleare;
- attua il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accetta le domande degli aspiranti soci e dichiara, trascorsi i tre mesi di prova e sentito il parere vincolante del Direttore Artistico, il loro status di socio ordinario.
- concede ai soci ordinari l’autorizzazione a far parte di altre associazioni, in base alle disposizioni previste dall’art. 5, comma 5;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- riconosce la qualità di socio onorario a tutti coloro i quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su tutte le altre questioni per le quali non abbia competenza esclusiva l’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 9
Presidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci.
- Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed ha i seguenti compiti:
- convoca e presiede tutte le riunioni collegiali;
- ha facoltà di convocare singole classi corali, qualora ne ravvisi la necessità;
- svolge un’attività d’impulso e di indirizzo al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
ARTICOLO 10
Direttore Artistico
- Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha le seguenti prerogative:
- è il responsabile unico della programmazione e del coordinamento dell'attività artistica della corale, secondo gli obiettivi stabiliti in sede di Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea;
- può avvalersi, qualora ne ravvisi la necessità, di un Comitato Artistico, da lui presieduto, formato dall’Organista Titolare e da esperti musicali, in un numero variabile da uno a quattro, nominati dal Consiglio Direttivo, su sua proposta. Il Comitato Artistico ha lo scopo di collaborare con il Direttore Artistico nella preparazione e nell’aggiornamento dei soci, nonché nella formulazione delle proposte in ordine alle questioni di ordine tecnico-musicale;
- dirige le esecuzioni della corale;
- esprime parere vincolante sull’ammissione degli aspiranti soci, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 13, lettera L;
- decide sull’esclusione di un cantore dalla partecipazione ad un’esecuzione per insufficiente preparazione, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
Organista Titolare
- L’Organista Titolare è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Artistico, ed ha le seguenti funzioni:
- coadiuva il Direttore Artistico nella preparazione tecnica delle diverse classi corali;
- accompagna le esecuzioni della corale in qualità di organista;
- esprime, su richiesta del Direttore Artistico, pareri in merito alla programmazione musicale della corale.
ARTICOLO 12
Segretario
- Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei soci.
- Egli coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- cura la tenuta e l’aggiornamento dell’archivio;
- è tenuto a comunicare ai soci tutti gli avvisi utili al normale espletamento dell’attività dell’associazione;
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più giovane di età.
ARTICOLO 13
Tesoriere
- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, ed è scelto fra tutti i soci.
- Egli si occupa della contabilità dell’associazione ed ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema di bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo (entro il mese di marzo);
- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
Rappresentanti delle classi corali principali
- I Rappresentanti delle classi corali principali sono eletti dai soci di ciascuna di queste classi e scelti all’interno delle stesse.
- Essi sono i portavoce dei soci all’interno del Consiglio Direttivo ed hanno altresì i seguenti compiti:
- provvedono a raccogliere le istanze di ciascun socio appartenente alla propria classe corale, in maniera tale da poterle presentare alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la loro discussione, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 9;
- comunicano ai soci della propria classe corale le deliberazioni assunte in sede di Consiglio;
- sono investiti, dal Presidente o dal Segretario, di ogni altro compito riguardante il regolare svolgimento della vita sociale dell’associazione con particolare riferimento alle mansioni organizzative.
ARTICOLO 15
Durata delle cariche, incompatibilità e decadenza degli organi
- Le cariche sociali elettive hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- Il Presidente ed il Segretario decadono dalla loro carica, oltre che per dimissioni volontarie e per scadenza del mandato, anche per sopravvenuta mancanza del rapporto fiduciario con i soci, i quali, con le stesse modalità previste dall’art. 7, comma 4, abbiano richiesto la convocazione dell’Assemblea Straordinaria e vi sia stato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci alla mozione di sfiducia da essi presentata.
- Il Direttore Artistico e l’Organista Titolare decadono dalla loro carica, oltre che per dimissioni volontarie, anche per l’approvazione della mozione di sfiducia, votata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e proposta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- I Rappresentanti delle classi corali principali decadono dalla loro carica, oltre che per dimissioni volontarie e per scadenza del mandato, anche per:
- sopravvenuta mancanza del rapporto fiduciario con i soci della propria classe corale. In tal caso, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della medesima classe, all’uopo convocata dal Presidente, alla mozione presentata da almeno un terzo di essi, provoca la decadenza dalla carica di Rappresentante;
- doppia assenza ingiustificata dalle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere decade dalla sua carica, oltre che per dimissioni volontarie e per scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, che lo ha nominato, anche per:
- sopravvenuta mancanza del rapporto fiduciario con i membri del Consiglio Direttivo, i quali, con le stesse modalità previste dall’art. 8, comma 8, abbiano richiesto la convocazione del Consiglio Direttivo e vi sia stato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti lo stesso organo alla mozione da essi presentata;
- mancato adempimento dei compiti di cui all’art. 13, comma 2. In tal caso, la semplice constatazione, da parte di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, posta in votazione durante la prima riunione utile dello stesso organo ed approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri, determina la cessazione della carica. Nella riunione successiva si provvede alla sostituzione dell’organo con nuova nomina.
- L’eventuale decadenza dalle cariche di Segretario e di Rappresentante nel corso del triennio comporta nuove elezioni per la sostituzione delle cariche decadute, con le stesse modalità di cui all’art. 7, comma 3;
- I nuovi eletti svolgono le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo ancora in carica.
- Il Consiglio Direttivo decade nel momento stesso in cui si dimette o viene sfiduciato il Presidente, oppure si dimettono o vengono sfiduciati contemporaneamente almeno un terzo dei suoi componenti. In questo caso, il socio più anziano di età è tenuto, con comunicazione scritta, a convocare un’Assemblea Straordinaria, entro un mese dalle dimissioni o dal voto di sfiducia, e l’Assemblea Elettiva deve svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
- Il nuovo Consiglio Direttivo dura in carica per tutto il nuovo triennio.
- Nessuno dei membri del Consiglio Direttivo può ricoprire più di un incarico nel corso di un mandato.
ARTICOLO 16
Risorse economiche
- L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- introiti derivanti dalle attività commerciali, di cui all’art. 2, comma 1, lettera C.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta o dal Tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo, oppure, per necessità o urgenza, congiuntamente dal Tesoriere e dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
ARTICOLO 17
Modifiche allo Statuto
- Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate:
- dal Consiglio Direttivo;
- dai due quinti dei soci.
- Le proposte di modifica, deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, sono presentate all’Assemblea Straordinaria dei Soci. In tal caso, il Presidente deve provvedere, con comunicazione scritta, alla convocazione entro 15 giorni dall’approvazione e la riunione deve avvenire dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni.
- Le proposte di modifica, rivenienti da almeno i due quinti dei soci, sono presentate, dai firmatari della proposta stessa, al Presidente, il quale provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci, entro 15 giorni dalla presentazione della proposta e la riunione deve avvenire dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni.
- Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto ed hanno esecutività immediata.
ARTICOLO 18
Disposizioni transitorie e finali
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla legge 7 dicembre 2000, numero 383 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 300 del 27/12/00), nonché, in quanto applicabili, alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
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